Politica dei reclami e della garanzia

1. Disposizioni generali

1.1 La presente Procedura di reclamo e garanzia informa i clienti sull’ambito, le condizioni e le modalità di esercizio dei diritti di responsabilità per difetti, sulla possibilità di recedere dal contratto e sulle garanzie contrattuali derivanti dal contratto di lavoro stipulato tra l’azienda e i clienti che sono consumatori ai sensi dell’articolo 419 della legge n. 89/2012 Coll., il Codice Civile (di seguito “contratto”).

1.2 Se il cliente stipula un contratto di lavoro con l’azienda nell’ambito della sua attività commerciale o dell’esercizio indipendente della sua professione e non rientra nella definizione di consumatore ai sensi dell’articolo 419 della Legge n. 89/2012 Coll. del Codice Civile, e a meno che il contratto tra l’azienda e il cliente non preveda diversamente, la presente Procedura di reclamo e garanzia non si applica.

 

2. Diritti derivanti da prestazioni difettose (reclami)

2.1. La Società è responsabile nei confronti del Cliente alle condizioni previste dalla legge che l’opera sia priva di difetti al momento della consegna, in particolare che l’opera

(a) ha le caratteristiche concordate tra le parti e, in assenza di accordo, le caratteristiche descritte dall’azienda o previste dal cliente in considerazione della natura del lavoro,

(b) è idonea allo scopo per il quale l’azienda dichiara o per il quale un’opera di quel tipo viene abitualmente utilizzata,

(c) corrisponde per qualità o lavorazione al campione o all’esemplare concordato, se la qualità o la lavorazione è stata determinata con riferimento al campione o all’esemplare concordato,

(d) è nella quantità, misura o peso appropriati; o

(e) è conforme ai requisiti della legislazione.

2.2. Il cliente ha il diritto di rivendicare all’azienda il diritto di reclamo per i difetti (di seguito “reclamo”) che si verificano nell’opera entro 24 mesi dalla sua accettazione.

2.3. Il cliente ha diritti in caso di prestazioni difettose a seconda che il difetto costituisca una violazione materiale o irrilevante del contratto. Una violazione rilevante è una violazione di un obbligo di cui l’azienda sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento della conclusione del contratto, che la controparte non avrebbe concluso il contratto se avesse previsto la violazione; negli altri casi, la violazione è considerata non rilevante.

2.4. In caso di violazione sostanziale del contratto, il cliente ha diritto a

a) porre rimedio al difetto fornendo una nuova opera o parte di essa priva di difetti o fornendo l’opera o parte di essa mancante,

b) rimediare al difetto riparando l’opera,

c) uno sconto ragionevole sul prezzo del lavoro, oppure

d) recedere dal contratto.

2.5. Il cliente è tenuto a informare la società del diritto scelto al momento della notifica del difetto o senza ritardi ingiustificati dopo la notifica del difetto. Il cliente non può modificare la scelta effettuata senza il consenso dell’azienda; ciò non vale se il cliente ha richiesto la riparazione di un difetto che si rivela irreparabile. Se l’azienda non rimedia ai difetti entro un periodo di tempo ragionevole o comunica al cliente che non rimedierà ai difetti, il cliente può chiedere uno sconto ragionevole sul prezzo di acquisto al posto di rimediare al difetto o può recedere dal contratto. Se il cliente non esercita il suo diritto in tempo, ha gli stessi diritti che ha nel caso di una violazione non sostanziale del contratto.

2.6. In caso di violazione non sostanziale del contratto, il cliente ha diritto a

a) rimediare al difetto riparando l’opera, oppure

b) uno sconto ragionevole sul prezzo del lavoro.

2.7. Se l’azienda non rimuove il difetto in tempo o si rifiuta di farlo, il cliente può chiedere uno sconto sul prezzo di acquisto o può recedere dal contratto. Il cliente non può modificare la scelta effettuata senza il consenso dell’azienda.

2.8. Le disposizioni in materia di responsabilità di cui all’art. 2.2 non si applica al lavoro difettoso

a) per il quale è stato concordato un prezzo inferiore nel contratto,

(b) l’usura causata dal normale utilizzo dell’opera,

(c) nel caso di un’opera usata, un difetto corrispondente al grado di utilizzo o di usura che l’opera aveva quando è stata consegnata al cliente,

(d) quando la natura del caso lo richiede.

2.9. Il cliente può richiedere la consegna di un nuovo lavoro senza difetti solo se ciò non è irragionevole a causa della natura del difetto. Se il difetto riguarda solo una parte dell’opera, il cliente può chiedere la sostituzione solo di questa parte; se ciò non è possibile, può recedere dal contratto. Tuttavia, se ciò è sproporzionato a causa della natura del difetto, in particolare se il difetto può essere rimosso senza ritardi ingiustificati, il cliente ha diritto alla rimozione gratuita del difetto.

2.10. In caso di legittima contestazione di un difetto dell’opera e di esercizio del diritto di sostituzione dell’opera o di una sua parte, un nuovo termine per l’esercizio dei diritti derivanti da una prestazione difettosa non decorre dall’accettazione della nuova opera o di una sua parte.

2.11. L’azienda non è responsabile per i difetti dell’opera che avrebbero potuto essere rilevati dal cliente al momento della consegna, ma che il cliente non ha evidenziato senza indebito ritardo.

3. Applicazione e avanzamento del reclamo

3.1. Il cliente può presentare un reclamo

3.1.1. di persona o per lettera raccomandata all’indirizzo dell’Operatore: BELO SOLAR POWER s.r.o., U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava o

3.1.2. via e-mail a info@belosolar.cz.

3.2. Il cliente è tenuto a fornire una descrizione dettagliata del difetto denunciato nel reclamo (descrizione del difetto, posizione della parte difettosa dell’opera, ecc.)

3.3. L’azienda deciderà sul reclamo senza indugio, nei casi complessi entro 3 giorni lavorativi. Questo termine non comprende il tempo necessario per una valutazione professionale del difetto. Il reclamo sarà risolto senza ritardi ingiustificati, entro 30 giorni di calendario dalla data del reclamo, a meno che il cliente e la società non concordino diversamente per iscritto. Dopo la scadenza di questo periodo, il consumatore ha gli stessi diritti che avrebbe se ci fosse stata una violazione sostanziale del contratto.

3.4. La compagnia invierà una conferma scritta al cliente indicando la data in cui ha presentato il reclamo, il contenuto del reclamo e il metodo di gestione del reclamo richiesto. Dopo la liquidazione del sinistro, la Compagnia fornirà al Cliente una conferma contenente la data e le modalità di liquidazione del sinistro, compresa, se del caso, la conferma della riparazione e la durata della stessa. La società consegnerà questi documenti al cliente di persona o per e-mail o per lettera raccomandata all’indirizzo del cliente indicato nel modulo di reclamo o nel contratto.

3.5. Il Cliente è tenuto a garantire che l’opera sia conservata nello stato in cui si trovava alla data della scoperta del difetto e del reclamo fino alla valutazione del difetto da parte della Società (o di una sua persona autorizzata o abilitata). Tuttavia, il Cliente è tenuto a prendere le misure necessarie per evitare ulteriori danni all’opera dopo aver scoperto l’esistenza di difetti nell’opera.

3.6. L’azienda informa i propri clienti che di solito è necessaria una valutazione tecnica e professionale del difetto denunciato nel luogo di esecuzione in base al contratto stipulato, al fine di trarre una conclusione sulla natura del difetto denunciato e sul modo in cui risolverlo. Al fine di valutare la legittimità del reclamo e di valutare successivamente il difetto denunciato, il cliente è tenuto a consentire alla società o a una sua persona autorizzata l’accesso al luogo in cui si trova il lavoro alla data e all’ora concordate e a creare condizioni adeguate per la valutazione della legittimità del reclamo. Se questa necessaria ispezione non è possibile entro il periodo specificato, la data in cui l’azienda inizierà l’eventuale rimozione del difetto può essere posticipata (si tratta di un’estensione del tempo ragionevole per la valutazione professionale del difetto). In questo caso, l’azienda non è in ritardo con la risoluzione del reclamo, perché l’ostacolo è sorto da parte del cliente.

 

4. Garanzia contrattuale per il lavoro

4.1. Oltre alla responsabilità legale per prestazioni difettose, la Società fornisce al Cliente una garanzia contrattuale per l’opera, che è disciplinata esclusivamente dai termini e dalle condizioni di cui al presente Regolamento sui reclami e sulla garanzia e consiste nella riparazione dell’opera, nella fornitura gratuita al Cliente dei componenti necessari e, se la riparazione non è possibile, nella sostituzione dell’opera o di parte di essa entro un determinato periodo di tempo (di seguito “garanzia contrattuale”) per il periodo stabilito nei paragrafi seguenti (di seguito “periodo di garanzia”). In tal caso, la Società potrà richiedere il rimborso del costo della manodopera sostenuta dai dipendenti della Società per la riparazione o la sostituzione dello stesso secondo il listino prezzi in vigore della Società. Oltre alla garanzia contrattuale fornita direttamente dalla Società (garanzia contrattuale della Società), in alcuni casi definiti nei paragrafi seguenti, la Società fornisce una garanzia al Cliente a condizione che il difetto denunciato possa essere rivendicato dalla Società presso il produttore di FV in conformità alla garanzia fornita dalla Società (garanzia contrattuale del produttore).

4.2. Pompe di calore – garanzia contrattuale aziendale

4.2.1. La Società fornisce una garanzia contrattuale per la pompa di calore, se la sua costruzione è oggetto del contratto, per il periodo di garanzia indicato di seguito, a condizione che l’installazione della pompa di calore sia stata effettuata dalla Società o da una persona da essa autorizzata o abilitata.

Garanzia contrattuale fornita Periodo di garanzia
Funzionalità dell’unità esterna della pompa di calore 2 anni dalla data di consegna
Funzionalità del compressore della pompa di calore 2 anni dalla data di consegna

4.2.2. Il diritto alla garanzia sarà risolto con la riparazione dell’articolo. Se la pompa di calore non può essere riparata, anche se il difetto è coperto dalla garanzia, l’azienda sostituirà il pezzo o i pezzi difettosi con uno o più pezzi nuovi. Nel caso in cui la pompa di calore o le sue parti non siano più fornite o disponibili da parte della Società, la Società sostituirà l’opera o le sue parti con un’alternativa adeguata, tenendo conto delle esigenze del Cliente nella scelta di tale alternativa, e tale alternativa dovrà avere prestazioni almeno uguali o migliori rispetto alla pompa di calore o alle sue parti difettose, salvo diverso accordo tra la Società e il Cliente.

4.2.3. La Società riparerà la pompa di calore entro 90 giorni dalla data di esercizio del diritto di garanzia. Se non è possibile valutare il difetto o riparare il lavoro entro 90 giorni (ad esempio, a causa della lunghezza dei tempi di consegna dei componenti da parte dei fornitori), l’azienda ha il diritto di prorogare unilateralmente il termine per il tempo necessario alla valutazione professionale del difetto e alla riparazione del lavoro. La Società comunicherà al Cliente la liquidazione del diritto in garanzia o la proroga del termine di liquidazione tramite e-mail o lettera raccomandata all’indirizzo del Cliente indicato nel contratto.

4.3. Impianti fotovoltaici – Garanzia contrattuale del costruttore

4.3.1. Nel caso in cui si verifichi un difetto dell’impianto fotovoltaico entro il periodo di garanzia fornito dal produttore alla Società e il Cliente ne informi la Società, quest’ultima dovrà reclamare il difetto al Cliente in conformità con i termini e le condizioni del produttore e, se il difetto è coperto dalla garanzia del produttore, la Società provvederà alla rimozione del difetto dal produttore per il Cliente. La Società fornirà assistenza al Cliente nel caso in cui l’installazione dell’Opera sia stata effettuata dalla Società o da una persona autorizzata o autorizzata dalla Società.

4.3.2. Alla data della presente Politica di reclamo e garanzia, i produttori forniscono le seguenti garanzie alla Società.

Garanzia contrattuale fornita

dall’azienda

Periodo di garanzia
Pannelli fotovoltaici

20 volo a 80% prestazioni
10 volo a parti meccaniche

Inverter 10 anni
Batterie 10 anni
Impianto fotovoltaico nel suo complesso, compresi tutti i suoi componenti 10 anni

 

4.3.3. Le condizioni per l’esercizio dei diritti di garanzia sono disciplinate dalle politiche di garanzia e di reclamo dei singoli produttori. Le disposizioni dell’art. 3 e 4 del presente Regolamento sui reclami, fatta eccezione per le condizioni di cui all’art. 4.3 della presente Procedura di reclamo e garanzia.

 

5. Recesso dal contratto

5.1. Se il contratto tra la società e il cliente viene concluso a distanza utilizzando mezzi elettronici, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 1829 del Codice Civile entro quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, anche senza fornire alcuna motivazione. Il Cliente dovrà consegnare il recesso alla Società di persona o inviarlo con lettera raccomandata all’indirizzo della Società.

5.2. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’Art. 5.1 l’impresa dovrà smontare l’opera entro 14 giorni e provvedere alla sua rimozione. Fino all’esecuzione dello smontaggio, il cliente è tenuto a gestire il lavoro secondo le istruzioni dell’azienda e a fornire all’azienda la necessaria collaborazione.

5.3. Gli effetti del recesso dal contratto ai sensi dell’Art. 5.1 decorre dalla consegna di una comunicazione scritta di recesso alla Società, la quale, dopo aver smontato l’Opera ai sensi dell’art. 5.2, entro e non oltre 14 giorni dalla data di notifica del recesso, rimborsare al Cliente tutti i pagamenti ricevuti dal Cliente, compresi i costi di spedizione, ad eccezione dei costi aggiuntivi derivanti dal metodo di trasporto scelto dal Cliente diverso dal metodo di trasporto più economico. Per i rimborsi, la Società utilizzerà lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente per pagare il prezzo dell’Opera, a meno che il Cliente non abbia espressamente dichiarato il contrario.

5.4. Se il cliente recede ai sensi dell’Art. 5.1 del contratto, dovrà sostenere le spese di restituzione dell’opera all’azienda.

5.5. In caso di recesso ai sensi dell’art. 5.1 sarà responsabile solo per qualsiasi diminuzione del valore dell’opera derivante da una manipolazione dell’opera diversa da quella necessaria per acquisire familiarità con la natura e le caratteristiche dell’opera, compresa la sua funzionalità.

5.6. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano altri diritti della Società o del Cliente di recedere dal contratto alle condizioni e per altri motivi previsti dalla legge o dal contratto.

 

6. Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Il cliente può rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al contratto stipulato con l’azienda all’autorità per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, che è l’Ispettorato ceco del commercio, con sede legale in Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID n.: 00020869, indirizzo Internet https://adr.coi.cz/cs.

 

7. Disposizioni finali

7.1 La presente Procedura di reclamo e garanzia è stata redatta in conformità alle disposizioni pertinenti della Legge n. 89/2012 Coll., il Codice Civile, e della Legge n. 634/1992 Coll., sulla protezione dei consumatori.

7.2. La versione valida della Politica sui reclami e sulla garanzia è pubblicata sul sito web dell’azienda (https://www.belosolar.cz/). Una versione stampata dell’attuale Politica sui reclami e sulla garanzia è inoltre disponibile su richiesta presso la sede della società.

7.3. La Società si riserva il diritto di modificare la presente Politica di reclamo e garanzia, che entrerà in vigore non prima della data di pubblicazione della versione aggiornata sul sito web della Società.

7.4. La presente Politica di reclamo e garanzia è valida ed efficace dal 06.11.2022.